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L'etica nell'impresa come nella banca: un vantaggio competitivo di matrice reputazionale

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Una finanza eticamente orientata si fonda sull'as­sunto che gli operatori del settore finanziario utilizzino come pa­rametri di riferimento anche la capacità dell'investimento di incidere sull'economia reale. La modificazione dei comportamenti in senso più sociale dovrebbe indurre a finanziare, più in generale, quelle attività imprenditoriali che portano ad un beneficio sociale e ambientale, indu­cendo, quindi, a una a maggiore prevenzione delle crisi aziendali e allo svi­luppo di un'economia sostenibile. La reputazione, ov­vero l'essere pubblicamente riconosciuti come impresa eticamente e socialmente responsabile, impegnata verso il rispetto dei diritti umani e attenta alla questione ambientale, rappresenta un'importante risorsa per il successo di un’azienda.

La deontologia professionale dei giornalisti, i cambiamenti dalla carta stampata all'epoca di internet

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Le fonti della deontologia professionale, nel giornalismo italiano, sono varie e complesse: si va  dalle norme sull’etica professionale, pubblicate per la prima volta nel bollettino dell’Albo dei Giornalisti nel 1957, e che sono affini alle regole etiche delle altre professioni liberali, alle norme deontologiche sancite dall’ordine dei giornalisti del Piemonte e della Val d’Aosta, nel 1984, anch’esse legate alla logica etica degli altri ordini e albi delle professioni, vi è poi la “Carta di Treviso” del 1990, che regola i rapporti tra giornalismo e infanzia, poi abbiamo le normative contenute nella “Carta dei Doveri del Giornalista”, stipulata nel 1993 tra il Consiglio Nazionale dei Giornalisti e la Federazione nazionale della Stampa, al “Protocollo d’Intesa sul rapporto informazione-pubblicità”, siglato da FNSI, CNG e dalle associazioni dei pubblicitari e degli esperti di pubbliche relazioni, nel 1988, salvo poi le norme di autoregolamentazione dei giornalisti del “IlSole24Ore” lo Statuto de “Il Manifesto”, il “Patto dei diritti” in vigore  presso “La Repubblica”, la Carta dell’Informazione e della Programmazione presso i giornalisti RAI.

Scontro BPS-Bankitalia. La patata bollente è in mano alla Spoleto Credito & Servizi

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L’azionista di controllo SCS ha una settimana per decidere il futuro della Banca Popolare di Spoleto.  Dopo la riunione di ieri presso la sede perugina di Banca d’Italia, infatti, la situazione è rimasta invariata.  Giovannino Antonini è ancora presidente di Bps e l'stituto di vigilanza attende il 16 febbraio, deadline entro la quale gli azionisti della banca devono presentarsi con un nuovo vertice, altrimenti sarà il commissariamento.

Il primo incontro BPS-Bankitalia si chiude con una vittoria ai punti dei primi. Ma se MPS volesse vendere?

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Oggi i componenti superstiti della Banca Popolare di Spoleto sono stati in Bankitalia per discutere della situazione dell’istituto di credito dopo il terremoto che l’ha scossa alle fondamenta.  Prima Giorgio Raggi per Coop Centro Italia, poi i consiglieri in quota MPS e poi il consiglio della banca che conferma la fiducia al presidente Giovannino Antonini e sospende dalle funzione il dg Alfredo Pallini con le sue deleghe affidate a Mauro Conticini, sempre uomo MPS.

Parte la mini-riforma dei contratti di credito al consumo

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Con il decreto legislativo 14 dicembre 2010 , n. 218 l'ordinamento nazionale è stato interessato da una serie di modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, di recepimento della Direttiva 2008/48/Ce, che ha apportato notevoli cambiamenti alla disciplina del credito al consumo, modificando sia il Testo Unico Bancario (TUB) che il Codice del Consumo.  Come è noto, la normativa vigente definisce credito al consumo (nella nuova formulazione semplicemente "contratto di credito") "il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria". All'interno della categoria, il: "credito collegato" e' invece: "il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sottoforma di dilazione di pagamento, prestito o altra facilitazione finanziaria, finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio". Perché si possa parlare di contratto di "credito collegato" la finanziaria (o banca) deve promuovere o concludere il finanziamento avvalendosi del fornitore del bene (venditore) oppure - in alternativa - sul contratto di finanziamento devono essere ben identificati il bene o il servizio acquistati. I contratti collegati sono quelli che tipicamente si sottoscrivono comprando un'auto o un elettrodomestico, in genere nella stessa sede del venditore e con modulistica da questi fornita.

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