Con il decreto legislativo 14 dicembre 2010 , n. 218 l'ordinamento nazionale è stato interessato da una serie di modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, di recepimento della Direttiva 2008/48/Ce, che ha apportato notevoli cambiamenti alla disciplina del credito al consumo, modificando sia il Testo Unico Bancario (TUB) che il Codice del Consumo. Come è noto, la normativa vigente definisce credito al consumo (nella nuova formulazione semplicemente "contratto di credito") "il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria". All'interno della categoria, il: "credito collegato" e' invece: "il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sottoforma di dilazione di pagamento, prestito o altra facilitazione finanziaria, finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio". Perché si possa parlare di contratto di "credito collegato" la finanziaria (o banca) deve promuovere o concludere il finanziamento avvalendosi del fornitore del bene (venditore) oppure - in alternativa - sul contratto di finanziamento devono essere ben identificati il bene o il servizio acquistati. I contratti collegati sono quelli che tipicamente si sottoscrivono comprando un'auto o un elettrodomestico, in genere nella stessa sede del venditore e con modulistica da questi fornita.
Il provvedimento in esame interviene con finalità di mero adeguamento e coordinamento, senza comportare innovazioni sostanziali. La necessità di un intervento correttivo in sede di applicazione del decreto legislativo 141/2010 è da ascriversi al manifestarsi di due profili di criticità. In primis si richiede che le norme di attuazione del D.Lgs n. 141/2010 non vengano demandate alla normativa secondaria; in secondo luogo bisogna fare in modo di evitare il più possibile che tra l'abrogazione del sistema precedente e l'entrata in vigore di quello novellato si formi un vuoto normativo, aggravato dall'impossibilità, per la Banca d'Italia, di esercitare i suoi poteri di vigilanza ed intervento.
Inoltre, si procede con la correzioni di diversi errori materiali presenti nel decreto, che ora analizziamo più nel dettaglio.
All'articolo 1[1] si fa riferimento all'elenco delle disposizioni non applicabili alle aperture di credito regolate in conto corrente e rimborsabili su richiesta o entro tre mesi dal prelievo, e punta all'eliminazione di un errato riferimento normativo e all'esclusione dell'applicabilità a questi contratti delle regole in materia di cessione dei crediti. Per quanto riguarda gli obblighi precontrattuali, si apporta una modifica in modo da renderli coerenti con il contenuto della direttiva 2008/48/CE[2].
L'articolo 2[3], dispone sull'applicazione transitoria della regolamentazione secondaria in tema di credito al consumo, con particolare riferimento alle modalità con cui nella fase transitoria la Banca d'Italia verifica il rispetto delle nuove disposizioni e la relativa disciplina sanzionatoria. Durante il periodo transitorio la Banca d'Italia può espletare i propri poteri [4] anche nei confronti dei mediatori persone fisiche oltre che degli agenti in attività finanziaria, e analogamente con riferimento alle sanzioni di cui all'articolo 144 del TUB si prevede la loro applicazione anche ai mediatori persone fisiche.
L'articolo 3[5] prevede la rinumerazione dei commi di alcuni articoli del TUB correggendoli sulla base dei criteri di drafting. Inoltre mira chiarificare l'ambito applicativo di un certo numero di sanzioni amministrative riguardanti la violazione delle norme sulla trasparenza attraverso modifiche all'articolo 144 del TUB.
L'articolo 4[6] del decreto dispone anzitutto l'abrogazione espressa (che è invece attualmente tacita) di una serie di disposizioni confluite nel TUB; vengono poi aggiornati una serie di riferimenti normativi contenuti in alcune norme del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7. Inoltre viene allineata l'entrata in vigore del Titolo II del decreto legislativo n. 141 del 2010[7] con quella del titolo I[8] : tale allineamento è stato reso possibile per la presenza nel titolo II di disposizioni trasversali che riguardano anche il credito al consumo, come evidenziato nella relazione al provvedimento.
L'articolo 5[9] investe la Banca d'Italia di uno specifico potere regolamentare in tema di intermediari finanziari, che riguarda la definizione delle ipotesi in cui soggetti diversi dagli intermediari dì cui all'articolo 106 del TUB possono usare la parola "finanziaria". Si stabilisce inoltre che i ricorsi ai provvedimenti sanzionatori nelle procedure contenziose vengano depositati presso il TAR (e non più presso la Corte d'appello).
Sulla disciplina applicabile alle c.d. società veicolo (SPV) costituite per realizzare la cartolarizzazione di crediti dispone l'articolo 6[10]: la Banca d'Italia potrà pertanto imporre alle SPV obblighi segnaletici ulteriori sulle operazioni di cartolarizzazione. Si dettano altresì disposizioni concernenti la vigilanza per i cessionari di obbligazioni bancarie garantite.
L'articolo 7[11] incide sulla disciplina transitoria applicabile agli intermediari finanziari, relativa sia al perimetro della riserva di attività, sia all'applicazione delle sanzioni penali e amministrative. In tale articolo si specifica che il regime applicabile dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo fino al momento dell'entrata a regime della nuova disciplina è costituito dalle norme primarie e secondarie previgenti[12] ; esse continuano ad applicarsi alle sanzioni penali e amministrative, ma fanno eccezione le norme di cui agli articoli 113, 132, comma 2 e 155, commi 2 e 5 del TUB, che non si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.
Per gli agenti che prestano esclusivamente servizi di pagamento (quale l'attività di money transfer) non va applicato il requisito dell'esercizio dell'attività in via esclusiva né l'obbligo di monomandato, come puntualizzato dall'articolo 8. È inoltre introdotto anche per i mediatori creditizi il requisito dell'esercizio effettivo dell'attività e dell'aggiornamento professionale ai fini della permanenza nell'apposito elenco, disposizione analoga a quanto già previsto per gli agenti in attività finanziaria.
L'articolo 9[13] apporta semplici correzioni materiali al testo.
Il riferimento alle procedure definite dallo statuto per la scelta dei componenti dell'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi è soppresso dall'articolo 10[14], in coerenza con quanto disposto dall'articolo 128-undecies, comma 2, del TUB, secondo il quale i componenti dell'Organismo sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia.
L'accertamento della sussistenza dei requisiti dì professionalità per le istanze di iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi è compito dell'Organismo, come sancito dall'articolo 11; lo stesso cura anche l'aggiornamento professionale degli iscritti (sia degli agenti che degli esponenti aziendali delle società di mediazione). Inoltre si precisa che anche gli agenti in attività finanziaria devono svolgere corsi di formazione nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori o lavoratori autonomi, allo stesso modo delle società di mediazione.
Per adeguarsi alle nuove procedure elettroniche l'articolo 12[15] sancisce che nell'elenco dei mediatori creditizi debba essere indicato anche l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata; si ridefinisce anche l'ambito della comunicazione delle variazioni delle informazioni da indicare negli elenchi di agenti e mediatori.
I tempi di entrata a regime della riforma e la disciplina applicabile ad agenti e mediatori nella fase transitoria sono specificati all'articolo 13[16]. Per prima cosa si fissa il termine entro cui deve essere emanata la disciplina attuativa e deve essere costituito l'Organismo, che è il 31 dicembre 2011. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi possono continuare ad iscriversi nei rispettivi elenchi e albi in base alle disposizioni previgenti fino al 30 giugno 2011 (o fino alla data di costituzione dell'Organismo se precedente); infine il termine per l'adeguamento alla nuova disciplina delle società di servizio promosse dalle associazioni imprenditoriali che, in modo strumentale rispetto all'attività di rappresentanza, operano nell'ambito dei servizi finanziari ai soci, viene posticipato dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012.
L'articolo 14[17] emana che la disciplina antiriciclaggio venga applicata agli agenti di istituti di pagamento. Nella fase transitoria, inoltre, continuano ad applicarsi le originarie disposizioni antiriciclaggio ed antiterrorismo[18] .
La nuova disciplina qui delineata entrerà a regime dopo che sarà stata emanata la disciplina secondaria e costituito l'organismo, come sancito all'articolo 15[19]. Le previgenti norme primarie e secondarie continuano ad applicarsi anche nei 6 mesi successivi alla data dì costituzione dell'organismo (ovvero fino alla data di iscrizione o di rigetto della domanda di iscrizione nei nuovi albi) per gli agenti ed i mediatori iscritti ai sensi della disciplina previgente. Inoltre, ad eccezione del comparto del credito al consumo, le sanzioni amministrative previgenti si applicano ad agenti e mediatori fino alla data di entrata a regime della loro riforma. Infine si prevede che anche le banche e Poste Italiane Spa possano dare mandato diretto agli agenti iscritti per le attività di cui all'articolo 128-quater, comma 3, del TUB[20].
L'ultimo articolo, ovvero il numero 16 puntualizza che le disposizioni del provvedimento analizzato entreranno in vigore dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. Inoltre, i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 19 settembre 2010 vengono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento.
(*) Renato Loiero, Consigliere Parlamentare al Senato della Repubblica
[1] Modifica l'articolo 1 del D.Lgs. n. 141 del 2010 (recante Modifiche al TUB).
[2] In particolare, viene meno l'obbligo per il finanziatore o l'intermediario del credito di consegnare al consumatore bozza del contratto di credito se non intende procedere alla conclusione del contratto.
[3] Modifica l'articolo 3 del D.Lgs. n. 141 del 2010, recante Abrogazioni e termini di attuazione.
[4] Previsti dall'articolo 128-decies del TUB.
[5] Modifica l'articolo 4 del D.Lgs. n. 141 del 2010 (recante Modifiche al titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385).
[6] Modifica l'articolo 6 del D.Lgs. n. 141 del 2010 (recante Disposizioni transitorie ed entrata in vigore).
[7] Coordinamento del titolo VI del TUB con altre disposizioni legislative in tema di trasparenza.
[8] Attuazione della direttiva 2008/48/ce relativa ai contratti di credito ai consumatori.
[9] Modifica l'articolo 8 del D.Lgs. n. 141 del 2010 (recante Altre modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385).
[10] Modifica l'articolo 9 del D.Lgs. n. 141 del 2010 (recante Ulteriori modifiche legislative).
[11] Modifica l'articolo 10 del D.Lgs. n. 141 del 2010 (recante Disposizioni transitorie e finali).
[12] Ossia le norme del decreto legislativo n. 385 del 1993 abrogate o sostituite dal decreto legislativo n. 141 del 2010 e le relative disposizioni di attuazione.
[13] Modifica l'articolo 16 del D.Lgs. n. 141 del 2010 (recante Requisiti patrimoniali).
[14] Modifica l'articolo 19 del D.Lgs. n. 141 del 2010 (recante Composizione dell'Organismo).
[15] Modifica l'articolo 23 del D.Lgs. n. 141 del 2010 (recante Iscrizione negli elenchi).
[16] Modifica l'articolo 26 del D.Lgs. n. 141 del 2010 (recante Disciplina transitoria).
[17] Modifica l'articolo 27 del D.Lgs. n. 141 del 2010 (recante Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).
[18] Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per i soggetti ivi previsti.
[19] Modifica l'articolo 28 del D.Lgs. n. 141 del 2010 (recante Abrogazioni e norme finali).
[20] Promozione e collocamento di contratti relativi a prodotti bancari e prodotti di Bancoposta.






