Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Wind 728x90 jpg
Back Gli Avvocati rispondono Gli Avvocati rispondono

Gli Avvocati rispondono

Al via la riforma europea sulla protezione dei dati

  • PDF

Il 25 gennaio la Commissione Europea ha presentato la riforma della normativa europea sulla protezione dei dati.   Obiettivo della riforma è quello di rafforzare la privacy online ed armonizzare le regole in materia di protezione dei dati all’interno dell’Unione Europea. La riforma è stata presentata sotto forma di Regolamento, che sarà quindi, una volta approvato, automaticamente applicabile all’interno degli Stati membri. Il testo della proposta dovrà ora passare il vaglio del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo ed il conseguente recepimento da parte degli Stati membri avverrà nell’arco di due anni.
Secondo quanto previsto dalla riforma, le imprese che violeranno le norme riceveranno da parte delle autorità nazionali garanti della privacy sanzioni pecuniarie fino ad un massimo di 1 milione di euro o pari al 2% del fatturato mondiale annuo. Allo stesso tempo, con riferimento al cosiddetto “diritto all’oblio”, la riforma europea introduce la possibilità di cancellare i dati immessi in rete nel caso in cui non vi siano motivi legittimi per conservarli.
Su una simile nota, la Legge Comunitaria 2010 – in vigore dal 17 gennaio 2012 – prevede fra l’altro che l’Italia si adegui al Pacchetto Telecom europeo come di recente aggiornato (le Direttive Europee 2009/136/CE e 2009/140/CE modificano il quadro regolamentare europeo in materia di telecomunicazioni e dati personali che risaliva al 2002). L’aggiornamento comporterà, oltre alla modifica del Codice delle comunicazioni elettroniche italiano (D. Lgs. n. 259/2003), anche la modifica di disposizioni rilevanti del Codice “Privacy” (D. Lgs. n. 196/2003).
In particolare, l’attuale articolo 122 del Codice Privacy vieta l’installazione di cookies aventi finalità di profilazione degli utenti, a prescindere dal consenso di questi ultimi. Al contrario, le nuove norme consentiranno, nei limiti stabiliti dal legislatore, l’installazione dei cookies subordinata alla previsione di un regime di “opt-in” (ovvero del necessario previo consenso dell’utente), così come dettato dalla disciplina europea.
Sebbene questa modifica (che sarà attuata con decreti legislativi ad hoc che il Governo dovrà approvare entro 3 mesi dall’entrata in vigore della Legge Comunitaria) non è in nessun modo connessa alla discussione europea sulla bozza di Regolamento approvata dalla Commissione il 25 gennaio, è senz’altro interessante notare come gli ultimi mesi abbiano recato questo ulteriore sintomo dell’accresciuta sensibilità sui temi privacy, soprattutto in ambito corporate. Ad esempio, chi è dotato di un account per almeno uno dei servizi offerti da Google Inc. avrà notato le recenti modifiche e razionalizzazioni apportate da “Big G” alla propria privacy policy, volte a semplificare ed unificare logica e modalità di gestione del dato, così da facilitare l’utente nella conoscenza ed esercizio dei propri diritti. Con iniziative di questo genere ci si augura che presto l’utente medio sarà  in grado di controllare al meglio i propri dati, ponendo fine ad una pratica di gestione priva di regole.



www.cugiacuomo.it

La Regolamentazione Agcom sulle Reti NGN

  • PDF

L’11 gennaio scorso, L’Agcom (“Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni”) ha approvato la Delibera n. 1/12/CONS relativa all’individuazione degli obblighi regolamentari relativi ai servizi di accesso alle reti di nuova generazione.
La Delibera pone alcuni specifici obblighi in capo a Telecom Italia S.p.A.. In particolare, gli artt. 3 e 4 della Delibera richiedono che Telecom garantisca, agli operatori concorrenti, l’unbundling, ovvero l’accesso disaggregato alle proprie infrastrutture fisiche di rete, in modo da consentire loro di implementare proprie reti di accesso per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica alla clientela finale. Inoltre, Telecom Italia dovrà offrire l’accesso alla propria fibra spenta, con specifico riferimento all’accesso al segmento di terminazione in fibra (“ultimo miglio”), volto a garantire la possibilità di raggiungere tutti gli utenti, fino alla singola unità abitativa (nel caso di architettura di rete di tipo FttH) o fino al palazzo (architettura di tipo FttB). Telecom Italia dovrà anche predisporre una soluzione di accesso disaggregato alla propria rete in fibra a livello di centrale locale (end to end). L’end to end significa che Telecom deve fornire il tratto di rete necessario all’operatore per raggiungere autonomamente il cliente finale.

Con specifico riferimento alla banda larga, nel novembre 2011 l’Agcom aveva già approvato, con Delibera n. 622/11/CONS, il “Regolamento in materia di diritti di installazione di reti di comunicazione elettronica per collegamenti dorsali e coubicazione e condivisione di infrastrutture”, definendo linee guida comuni per l’accesso degli operatori privati alle infrastrutture pubbliche. Infatti, obiettivo del Regolamento è quello di semplificare le procedure e rendere meno costosa la realizzazione di nuove reti di comunicazione elettronica, al fine di superare il problema della distribuzione poco omogenea delle infrastrutture per la banda larga sul territorio nazionale.

Garantendo l’accesso alla rete anche nelle aree svantaggiate del territorio, nonché la realizzazione di nuove reti di comunicazione elettronica, l’adozione delle Delibere Agcom rappresenta un segno importante e coerente con le finalità di incentivazione concorrenziale e di abbattimento del digital divide.
Tuttavia, l’Italia è in ritardo rispetto ai traguardi fissati dalla Unione Europea per il 2020: la copertura territoriale della fibra ottica è ferma al 10% ed i progetti per l’implementazione della rete di accesso sono ancora troppo pochi. Sono, quindi, auspicabili altri, e più incisivi, interventi per la realizzazione di un’adeguata rete in fibra ottica, in linea con il livello di sviluppo raggiunto dagli altri Paesi Europei.



www.cugiacuomo.it

Siti web evocativi di marchi noti: No al sequestro

  • PDF

Il Tribunale di Padova, con sentenza del 4 novembre 2011, ha stabilito che non è sufficiente la semplice attivazione di un sito web avente nome a dominio che richiama un noto marchio per rendere sostenibile l’accusa di messa in vendita di prodotti contraffatti. In questo senso, anche il provvedimento di sequestro deve essere considerato inadeguato per eccesso e gli Internet providers sono legittimati a proporre ricorso avverso tale provvedimento.
Con tale sentenza, per la prima volta, gli internet providers hanno vinto un ricorso con cui si opponevano ad un ordine di sequestro. Il 29 settembre 2011 il tribunale di Padova aveva ordinato l’oscuramento dei 493 siti web aventi nome a dominio richiamante il nome “Moncler” per i reati ex. art. 474 (“introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”) e art. 517 (“vendita di prodotti industriali con segni mendaci”) c.p.. Il giudice aveva, così, ravvisato il reato di contraffazione non nella vendita di merce falsa, quanto nella semplice registrazione di un indirizzo web con il marchio dell’azienda. E’ chiaro che, nel caso in cui fosse passato questo principio, sarebbe divenuto impossibile citare un marchio in Internet senza l’autorizzazione della rispettiva azienda, e siti come “eBay” avrebbero potuto essere chiamati a rispondere in concorso per la vendita di oggetti contraffatti e subire il sequestro preventivo delle pagine delle inserzioni.
Al contrario, dopo la sentenza del 4 novembre, ciascun internet provider potrà difendere i diritti dei propri utenti contro eventuali abusi dei titolari di marchi e diritti d’autore. Secondo il Tribunale di Padova, non solo la creazione dei nomi a dominio già attribuiti non costituiva oggetto di tutela dei segni distintivi, ma non era stato, altresì, possibile verificare il concreto svolgimento dei reati per cui si procedeva. Difatti, i dati indicati dalla ricorrente non consentivano di attribuire sic et simpliciter le ipotesi di reato in capo a coloro che utilizzano i 493 siti con nome a dominio richiamante il nome “Moncler”. In altre parole, non è stato possibile provare che i 493 siti internet venissero effettivamente utilizzati per la vendita di prodotti contraffatti relativi al marchio “Moncler”.
In particolare, gli elementi erano sì, idonei a giustificare la prosecuzione delle indagini, ma non a delineare con certezza il collegamento tra i 493 siti di cui si è ordinato l’oscuramento e la consumazione dei reati. Per l’oscuramento dei siti, infatti, sarebbe stato necessario ravvisare un nesso “certo” tra il nome del sito ed il reato. Al contrario, l’attivazione di un sito con nome a dominio evocante il nome di marchi registrati non è condotta denotante il fumus dei reati prospettati (salvo che il richiedente la tutela non provi di aver registrato come marchio anche lo stesso nome a dominio).
La Moncler, dal canto suo, al fine di contrastare il sempre più diffuso incremento di registrazioni di nomi a dominio contenenti la parola “moncler”, ha dato corso dinanzi al WIPO (World Intellectual Property Organization), e tramite procedura ICANN, a numerosi arbitrati volti alla riassegnazione dei nomi. La Moncler ha, inoltre, denunciato a Google Inc., ai sensi del DMCA (Digital Millennium Copyright Act), la presenza nel motore di ricerca dei siti in questione, ed inoltrato a Facebook numerose denunce quanto alla presenza di link sponsorizzanti tali siti web.



www.cugiacuomo.it

I Reati Ambientali e il tira e molla del Sistri

  • PDF

Il 16 agosto 2011 è entrato in vigore il D.lgs. 7 luglio 2011, n. 121 (“Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE – che modifica la direttiva 2005/35/CE – relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni“), che introduce nel nostro ordinamento il regime di responsabilità degli enti collettivi in relazione alla commissione di reati ambientali di cui al nuovo art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001.

In particolare, nel recepire le direttive europee 2008/99/CE e 2009/123/CE, il legislatore delegato ha inteso estendere l’ambito di applicazione del D.lgs. 231/2001 ad alcune figure di reato già previste dall’ordinamento penale, oltre che a due nuove fattispecie introdotte dalla indicata novella (nuovi articoli 727-bis e 733-bis c.p.p.).

L’elenco di nuovi reati-presupposto ricomprende, oltre ai due nuovi eco-reati già menzionati, fattispecie specifiche di rilievo quali:

-        reati di cui all’art. 137 c.p. (scarico acque reflue industriali), art. 256 (attività di violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari – con espresso riferimento al SISTRI), art. 258 (gestione di rifiuti non autorizzata), art. 259 (traffico illecito di rifiuti), 260 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)e 260-bis del medesimo codice (sistema informatico di controllo delle tracciabilità dei rifiuti – SISTRI);

-        reati di cui alla legge 150/1992, recante la “disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica”;

-        reati di cui alla legge 549/1993 (Misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente) e decreto legislativo 202/2007 (Attuazione della direttiva 2005/35/CE – modificata dalla 2009/123/CE – relativa all’inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni).

Il legislatore ha, altresì, colto l’occasione per introdurre modifiche al Testo Unico dell’Ambiente (D.lgs. 152/06) ed al sistema SISTRI (Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti pericolosi e speciali), limitatamente al regime sanzionatorio. Il SISTRI è stato reintrodotto dalla L. 148/2011 – cosiddetta “manovra bis” – che ha modificato la manovra economica dello scorso agosto (D.L. 138/2011). A partire dal 9 febbraio 2012, tutte le aziende, fatta eccezione per quelle con meno di dieci dipendenti, dopo una prima fase dedicata alla verifica tecnica delle componenti software e hardware, dovranno avviare i sistemi di controllo rifiuti di cui al SISTRI.

www.cugiacuomo.it

La responsabilità dell'internet provider

  • PDF

L’Internet Service Provider (ISP) è un fornitore di servizi Internet, primo fra tutti l’accesso alla rete. L’ISP può svolgere anche altre funzioni, quali, ad esempio, la messa a disposizione di spazi sul Web (hosting) e la produzione e gestione di contenuti (content provider). Per l’ISP si pongono, oggi, diverse questioni di responsabilità rispetto alle violazioni compiute sulla Rete da parte di utenti che fanno uso delle piattaforme tecnologiche web 2.0 e dei servizi offerti.

Noto è il caso Google/Vividown, soluzione di “controtendenza” rispetto all’approccio liberalista che vede in ogni limitazione della Rete una forma di censura e di ostacolo allo sviluppo tecnologico. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1972/2010, ha riconosciuto in capo al content provider Google Italy  una responsabilità penale per i contenuti immessi da utenti. Tale condanna non si basa sull’inosservanza di un obbligo preventivo di controllo dei dati immessi (peraltro controllo impossibile, si pensi solo alla mole quotidiana di informazioni e dati caricata su YouTube o Google Plus), ma sull’insufficiente comunicazione degli obblighi di legge nei confronti degli uploaders/utenti, per fini di profitto. Le motivazioni della sentenza, infatti, sottolineano l’esistenza di un obbligo “di corretta e puntuale informazione” che il content provider deve dare all’utente, anche a scapito della facilità di fruizione del servizio.

Google Italy trattava i dati contenuti nel video caricati sulla piattaforma di Google Video, alla cui interazione commerciale (pubblicità sui video) si collegava chiaramente il fine di profitto, e ne era pertanto responsabile ai sensi del Codice Privacy italiano (Decreto Legislativo n. 196/2003). Non solo. L’informativa sulla privacy era talmente “nascosta” nelle condizioni generali di contratto da risultare assolutamente inefficace per i fini previsti dalla legge. Recita la sentenza: “tale comportamento, improntato ad esigenze di minimalismo contrattuale e di scarsa volontà comunicativa, costituisce una specie di ‘precostituzione di alibi’ da parte del soggetto/web e non esclude, quindi, una valutazione negativa della condotta tenuta nei confronti degli utenti”. Da ciò, la Corte ha ravvisato una chiara accettazione consapevole del rischio concreto di inserimento e divulgazione di dati, anche e soprattutto sensibili, che avrebbero dovuto essere, invece, oggetto di particolare tutela.

La Direttiva Europea 2000/31/CE sul commercio elettronico limita la responsabilità dell’ISP dotando gli Stati UE del potere di imporre al provider l’obbligo di comunicare alle Autorità le informazioni che permettano di identificare i proprietari delle pagine ospitate. La fornitura di informazioni trasparenti sulla qualità e i limiti del loro servizio Internet costituisce uno step fondamentale per garantire la net neutrality. Ma l’obiettivo della net neutrality può essere raggiunto unicamente attraverso un giusto bilanciamento tra interessi opposti: l’interesse dell’ISP, da un lato, e i diritti degli utenti, dall’altro. Ed un giusto bilanciamento non dovrebbe portare a sacrifici economici sproporzionati da parte dei providers così come, tuttavia, non dovrebbe tradursi in una pericolosa ed anacronistica limitazione della libertà telematica degli utenti. Tale circostanza costituisce un rischio plausibile per quanto riguarda la tutela del diritto d’autore in rete. Al contrario, invece, la tutela del copyright su Internet non dovrebbe prescindere dalla considerazione dei diritti fondamentali, tanto degli utenti quanto anche degli operatori di Internet.

Il bilanciamento di questi interessi contrapposti, in particolare data la velocità con cui si evolve lo scenario tecnologico in questione, è un continuo sforzo che il legislatore, pare, non sempre riesce a compiere tempestivamente.

 

www.cugiacuomo.it

Chi è online

 12 visitatori online

Statistiche

Tot. visite contenuti : 272241
Banner
Elettrodomestici 250x250

Associazione Nazionale Lavoro Azienda Welfare

Banner