
L’Internet Service Provider (ISP) è un fornitore di servizi Internet, primo fra tutti l’accesso alla rete. L’ISP può svolgere anche altre funzioni, quali, ad esempio, la messa a disposizione di spazi sul Web (hosting) e la produzione e gestione di contenuti (content provider). Per l’ISP si pongono, oggi, diverse questioni di responsabilità rispetto alle violazioni compiute sulla Rete da parte di utenti che fanno uso delle piattaforme tecnologiche web 2.0 e dei servizi offerti.
Noto è il caso Google/Vividown, soluzione di “controtendenza” rispetto all’approccio liberalista che vede in ogni limitazione della Rete una forma di censura e di ostacolo allo sviluppo tecnologico. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1972/2010, ha riconosciuto in capo al content provider Google Italy una responsabilità penale per i contenuti immessi da utenti. Tale condanna non si basa sull’inosservanza di un obbligo preventivo di controllo dei dati immessi (peraltro controllo impossibile, si pensi solo alla mole quotidiana di informazioni e dati caricata su YouTube o Google Plus), ma sull’insufficiente comunicazione degli obblighi di legge nei confronti degli uploaders/utenti, per fini di profitto. Le motivazioni della sentenza, infatti, sottolineano l’esistenza di un obbligo “di corretta e puntuale informazione” che il content provider deve dare all’utente, anche a scapito della facilità di fruizione del servizio.
Google Italy trattava i dati contenuti nel video caricati sulla piattaforma di Google Video, alla cui interazione commerciale (pubblicità sui video) si collegava chiaramente il fine di profitto, e ne era pertanto responsabile ai sensi del Codice Privacy italiano (Decreto Legislativo n. 196/2003). Non solo. L’informativa sulla privacy era talmente “nascosta” nelle condizioni generali di contratto da risultare assolutamente inefficace per i fini previsti dalla legge. Recita la sentenza: “tale comportamento, improntato ad esigenze di minimalismo contrattuale e di scarsa volontà comunicativa, costituisce una specie di ‘precostituzione di alibi’ da parte del soggetto/web e non esclude, quindi, una valutazione negativa della condotta tenuta nei confronti degli utenti”. Da ciò, la Corte ha ravvisato una chiara accettazione consapevole del rischio concreto di inserimento e divulgazione di dati, anche e soprattutto sensibili, che avrebbero dovuto essere, invece, oggetto di particolare tutela.
La Direttiva Europea 2000/31/CE sul commercio elettronico limita la responsabilità dell’ISP dotando gli Stati UE del potere di imporre al provider l’obbligo di comunicare alle Autorità le informazioni che permettano di identificare i proprietari delle pagine ospitate. La fornitura di informazioni trasparenti sulla qualità e i limiti del loro servizio Internet costituisce uno step fondamentale per garantire la net neutrality. Ma l’obiettivo della net neutrality può essere raggiunto unicamente attraverso un giusto bilanciamento tra interessi opposti: l’interesse dell’ISP, da un lato, e i diritti degli utenti, dall’altro. Ed un giusto bilanciamento non dovrebbe portare a sacrifici economici sproporzionati da parte dei providers così come, tuttavia, non dovrebbe tradursi in una pericolosa ed anacronistica limitazione della libertà telematica degli utenti. Tale circostanza costituisce un rischio plausibile per quanto riguarda la tutela del diritto d’autore in rete. Al contrario, invece, la tutela del copyright su Internet non dovrebbe prescindere dalla considerazione dei diritti fondamentali, tanto degli utenti quanto anche degli operatori di Internet.
Il bilanciamento di questi interessi contrapposti, in particolare data la velocità con cui si evolve lo scenario tecnologico in questione, è un continuo sforzo che il legislatore, pare, non sempre riesce a compiere tempestivamente.







