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I Reati Ambientali e il tira e molla del Sistri

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Il 16 agosto 2011 è entrato in vigore il D.lgs. 7 luglio 2011, n. 121 (“Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE – che modifica la direttiva 2005/35/CE – relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni“), che introduce nel nostro ordinamento il regime di responsabilità degli enti collettivi in relazione alla commissione di reati ambientali di cui al nuovo art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001.

In particolare, nel recepire le direttive europee 2008/99/CE e 2009/123/CE, il legislatore delegato ha inteso estendere l’ambito di applicazione del D.lgs. 231/2001 ad alcune figure di reato già previste dall’ordinamento penale, oltre che a due nuove fattispecie introdotte dalla indicata novella (nuovi articoli 727-bis e 733-bis c.p.p.).

L’elenco di nuovi reati-presupposto ricomprende, oltre ai due nuovi eco-reati già menzionati, fattispecie specifiche di rilievo quali:

-        reati di cui all’art. 137 c.p. (scarico acque reflue industriali), art. 256 (attività di violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari – con espresso riferimento al SISTRI), art. 258 (gestione di rifiuti non autorizzata), art. 259 (traffico illecito di rifiuti), 260 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)e 260-bis del medesimo codice (sistema informatico di controllo delle tracciabilità dei rifiuti – SISTRI);

-        reati di cui alla legge 150/1992, recante la “disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica”;

-        reati di cui alla legge 549/1993 (Misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente) e decreto legislativo 202/2007 (Attuazione della direttiva 2005/35/CE – modificata dalla 2009/123/CE – relativa all’inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni).

Il legislatore ha, altresì, colto l’occasione per introdurre modifiche al Testo Unico dell’Ambiente (D.lgs. 152/06) ed al sistema SISTRI (Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti pericolosi e speciali), limitatamente al regime sanzionatorio. Il SISTRI è stato reintrodotto dalla L. 148/2011 – cosiddetta “manovra bis” – che ha modificato la manovra economica dello scorso agosto (D.L. 138/2011). A partire dal 9 febbraio 2012, tutte le aziende, fatta eccezione per quelle con meno di dieci dipendenti, dopo una prima fase dedicata alla verifica tecnica delle componenti software e hardware, dovranno avviare i sistemi di controllo rifiuti di cui al SISTRI.

www.cugiacuomo.it




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